La fattura elettronica è validamente emessa anche se rifiutata dalla PA
Quando la fattura elettronica si considera trasmessa secondo l’Agenzia delle Entrate?
Con la pubblicazione del principio di diritto n.17 del 30 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini dell’emissione, l’eventuale rifiuto di una fattura elettronica da parte della PA non viene rilevato.
In sostanza, quindi, una volta che la fattura elettronica è stata trasmessa alla PA, anche se poi sarà rifiutata con emissione di una Notifica di rifiuto, la suddetta fattura dovrà essere considerata validamente emessa ai fini fiscali.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti ricordato che ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto 3 aprile 2013, n. 55, «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».
Quando le fatture elettroniche vengono rifiutate dalla PA?
A ciò si aggiunge la nuova lettera g-ter) dell’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera aggiunta dall’articolo 15- bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), che al fine di evitare rigetti impropri e armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (DMEF nr.132 del 24 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.262 del 22 ottobre 2020) l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.
In sostanza, dunque, nell’attesa che la PA adegui il formato delle cause di rifiuto secondo le nuove modalità tecniche, ad ogni fattura dovrà corrispondere una nota di credito. Per chi affida l’iter di spedizione delle fatture ad EDOC, queste novità non comportano nessuna variazione di gestione. EDOC ha sempre distinto in modo chiaro gli esiti di comunicazione con lo SDI, suddividendo le fatture in emesse (consegnate/a disposizione sul cassetto fiscale), scartate e rifiutate dalla PA.